impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a più parti - Presso il procuratore costituito per più parti, mediante unica copia - Validità - Applicabilità del principio al processo ordinario e a quello tribu
tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere - Presso il procuratore costituito per più parti, mediante unica copia - Validità - Applicabilità del principio al processo ordinario e a quello tributario - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008
La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008