impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere - Notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito ex art. 330 cod. proc. civ. - Applicabilità al processo tributario - Fondamento. Cort
tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - separazione dei processi - Notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito ex art. 330 cod. proc. civ. - Applicabilità al processo tributario - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008'
L'art. 330 cod. proc. civ., nella parte in cui dispone l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, è applicabile al processo tributario in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nell'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1992, secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all'art. 330 cod. proc. civ., invece applicabile in virtù del richiamo contenuto negli artt. 1, comma 2 e 49 del d.lgs n. 546 del 1992 alle norme processuali codicistiche, non costituendo ostacolo, all'introduzione della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore "ad litem", in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata, è facoltativa.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008