Dichiarazione di "incompetenza" da parte del giudice italiano a favore del giudice straniero - Rimedio esperibile - Regolamento di competenza o ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria "incompetenza" in favore del giudice straniero, la relativa sentenza non è impugnabile con il regolamento di competenza, nè con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di una decisione sulla "competenza internazionale" che attiene non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19004 del 10/09/2014