Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19203 del 11/09/2014
Rito camerale - Termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa al procedimento per declaratoria di stato di adottabilità di un minore.
Nei giudizi camerali che anche in grado di appello si introducono con ricorso (nella specie, un procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità), l'omessa notifica di quest'ultimo e del decreto di fissazione dell'udienza, entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice, non comporta l'improcedibilità della domanda o dell'impugnazione, poiché, in assenza di una espressa previsione in tal senso, vanno evitate interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma solo la necessità dell'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., sempre che la parte resistente o appellata non si sia costituita, così sanando - con effetto "ex tunc" - il vizio della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19203 del 11/09/2014