Impugnazione incidentale tardiva - Perdita d'efficacia ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. - Presupposto - Dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale - Nozione.
L'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, si applica nei soli casi di inammissibilità dell'impugnazione in senso proprio, tra i quali rientrano l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi d'appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., e la proposizione di domanda nuova, preclusa dall'art. 345 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014