Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010
Denuncia di vizio "in procedendo" - Ammissibilità del relativo motivo di ricorso - Indicazione esplicita del pregiudizio patito a seguito della violazione della norma processuale - Necessità - Limiti - Emersione evidente del pregiudizio dal contenuto complessivo del ricorso - Sufficienza. - Fattispecie.
Ai fini della ammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione con il quale siano denunciati vizi "in procedendo", l'esplicita indicazione del concreto pregiudizio che la parte abbia o ritenga di avere subito dalla affermata violazione della norma processuale non è necessaria ove il pregiudizio lamentato possa essere immediatamente colto dal contenuto complessivo del ricorso. (Nella specie i ricorrenti avevano lamentato la mancata concessione dei termini per le deduzioni istruttorie a causa del mutamento di rito disposto d'ufficio all'udienza ex art. 180 cod. proc. civ. "ratione temporis" vigente).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010