Sentenza emessa a norma dell'art. 420 bis cod. proc. civ. - Decisione della domanda anche nel merito - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
La sentenza emessa nel procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ. non é suscettibile a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione ove sia stato deciso anche il merito della domanda, atteso che detta norma, in quanto ha introdotto un'eccezione alla regola generale in ordine alle sentenze ricorribili al fine di assicurare un'interpretazione almeno tendenzialmente omogenea delle clausole dei contratti collettivi, non può tollerare di essere interpretata analogicamente o estensivamente.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20238 del 24/09/2010