Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16876 del 24/07/2006
Ricorso munito, in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 40 del 2006, della formulazione di un quesito di diritto - Conseguenze in caso di mancata corrispondenza alle effettive argomentazioni del motivo di riferimento - Vincolatività per la Corte di legittimità - Esclusione - Fondamento.
Quando il motivo di ricorso per cassazione si chiuda con la formulazione di un quesito di diritto, la Corte non è vincolata da quella formulazione qualora essa non corrisponda, anche in parte, al vero contenuto del motivo ed alla sua argomentazione, da sola sufficiente ad indicare e delimitare il tema della disputa. Infatti, l'interpretazione degli atti processuali spetta al giudice, con i soli limiti, imposti dall'art. 112 cod. proc. civ., del divieto di ultrapetizione ed extrapetizione nonché di omissione, anche parziale, della pronuncia (principio affermato in relazione ad un ricorso proposto anteriormente all'entrata in vigore del nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto per effetto dell'art. 6, comma primo, del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ma nel quale il ricorrente aveva ritenuto di formulare il quesito di diritto).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16876 del 24/07/2006