Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16813 del 24/07/2014
Litisconsorzio necessario - Tra il soggetto incaricato del servizio di riscossione delle imposte e l'Agenzia delle entrate - Inconfigurabilità - Conseguenze - Obbligo di integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione - Insussistenza - Ragioni.
Non è configurabile litisconsorzio necessario tra il soggetto incaricato del servizio di riscossione delle imposte, mero destinatario del pagamento, e l'Agenzia delle entrate, sicchè non sussiste obbligo di integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, che sorge soltanto quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, nonchè nel caso del litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16813 del 24/07/2014