Nullità della notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte direttamente e non al procuratore domiciliatario - Omissione dell'ordine di rinnovazione della notifica in difetto di sanatoria - Conseguenze - Nullità del processo e della sentenza.
La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16801 del 24/07/2014