Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013
Morte della parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio - Notificazione dell'impugnazione agli eredi anziché alla parte - Necessità - Composizione di preesistente contrasto tra opposti indirizzi di giurisprudenza - "Overruling" - Configurabilità - Esclusione.
La più recente interpretazione giurisprudenziale, che ha portato ad affermare che l'atto di impugnazione della sentenza, in caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, seppur incolpevole, da parte del soccombente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. allorché l'impugnazione sia stata, invece, proposta nei confronti del defunto, non costituisce un'ipotesi di cosiddetto "overruling", ovvero di radicale mutamento di un consolidato orientamento ad opera del giudice della nomofilachia, al quale si debba negare efficacia retroattiva, in modo da non travolgere gli atti processuali già compiuti alla luce della soluzione poi ribaltata, avendo detta interpretazione, in realtà, composto un contrasto di opposti indirizzi di giurisprudenza, tale da non giustificare l'affidamento della parte impugnante sulla legittimità della notifica precedentemente eseguita alla controparte non più in vita.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 7140 del 21/03/2013