Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 22/03/2013
Decorrenza - Notificazione della sentenza - Domanda di revocazione - Equipollenza - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. - Termine breve - Applicabilità.
La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 22/03/2013