Eccezione di giudicato esterno - Omessa o errata pronuncia del giudice di appello - Onere di denuncia del vizio con il ricorso per cassazione - Sussistenza - Conseguenze - Deduzione del vizio direttamente nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Esclusione.
Ove il giudice di appello non si sia pronunciato o si sia pronunciato in maniera errata sull'eccezione di giudicato esterno proposta davanti a lui, la parte interessata ha l'onere di denunciare il corrispondente vizio con il ricorso per cassazione e non può dedurlo per la prima volta nel giudizio di rinvio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17247 del 28/07/2006