IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12430 del 20/05/2010
Proposizione di ricorso contro una sentenza di merito - Successiva proposizione di autonomo ricorso contro la stessa sentenza - Omessa riunione delle due impugnazioni per mancata comunicazione della pendenza della pluralità di impugnazioni - Sentenza della Corte di Cassazione sul primo ricorso - Validità - Esame dell'altro ricorso - Preclusione - Improcedibilità.
Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro che sia portata a conoscenza della S.C. la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullità - sulla validità della pronuncia già adottata (anche là dove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi), preclude, tuttavia, in forza del principio di unità della decisione, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12430 del 20/05/2010