Deduzione di errore di fatto nel giudizio di merito - Vizio revocatorio - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per cassazione.
Qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato - al di là della qualificazione come "violazione di legge" - un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ.; nè l'impugnabilità in cassazione dell'eventuale sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403, secondo comma, cod. proc. civ.) può essere idonea a trasformare un errore revocatorio in errore di diritto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10066 del 27/04/2010