IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.11477 del 12/05/2010
Sentenza d'appello - Declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza di primo grado - Incongruenza tra motivi d'impugnazione e argomentazioni del primo giudice - Asserita erroneità - Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza - Trascrizione dell'atto d'appello - Necessità - Fondamento - Omissione - Rigetto del ricorso - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso. (Nella specie, la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello di un gruppo di pensionati dell'Autorità Portuale di Genova sul rilievo che i ricorrenti avevano proposto l'impugnazione sul presupposto che la decisione di primo grado, dopo aver riconosciuto la fondatezza dell'"an" della pretesa dichiarando inefficace il c.d. libro bianco, avesse respinta la domanda sul "quantum" per l'omessa indicazione della percentuale applicabile, mentre dalla motivazione della sentenza e del dispositivo emergeva che la domanda era stata respinta perché infondata; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto che, in assenza della trascrizione dell'atto di appello, non fossero ravvisabili valide ragioni per cassare la sentenza impugnata).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.11477 del 12/05/2010