IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.11619 del 13/05/2010
Tardiva - Inammissibilità - Procura speciale rilasciata a margine di detto atto - Validità - Conseguenze - Partecipazione del difensore alla discussione della causa - Ammissibilità - Diritto alla rifusione delle spese - Limiti.
L'inammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il termine fissato dall'art. 370 cod. proc. civ., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all'onorario per lo studio della controversia e per la discussione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.11619 del 13/05/2010