IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 11614 del 13/05/2010
Controversia in materia di lavoro - Contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda - Deposito insieme al ricorso - Omissione - Allegazione al fascicolo di merito - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso.
L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 11614 del 13/05/2010