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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010

Deposito della copia autentica con la relata in caso di notificazione - Funzione - Allegazione espressa od implicita da parte del ricorrente dell'avvenuta notificazione - Mancata produzione di copia autentica con la relata di notifica unitamente al ricorso o comunque entro il termine per il suo deposito - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Lesione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. - Esclusione.

La previsione - di cui all'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere, quindi, dichiarato improcedibile; tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all'art. 24 Cost., poiché la disposizione dell'art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010