IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11186 del 07/05/2010
Decisioni emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti - Impugnazione con unico atto - In materia tributaria - Ammissibilità - Condizioni.
In materia tributaria è ammissibile - fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati - il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, a condizione che i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta, ciò che accade ove i motivi di impugnativa siano comuni, in tutti i loro elementi, a tutte le sentenze impugnate, difettando, in caso contrario, il presupposto costituito dalla possibilità della formazione del giudicato rilevabile d'ufficio nel caso di decisione separata di una delle cause.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11186 del 07/05/2010