IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16615 del 16/07/2010
Mancata elezione di domicilio in Roma - Notificazione dell'avviso di udienza al difensore - Perfezionamento - Deposito dell'avviso presso la cancelleria della Corte di cassazione - Sufficienza - Incombenti previsti dall'art. 135 disp. att. cod. proc. civ. - Rilevanza ai fini del perfezionamento della comunicazione - Esclusione.
In relazione a procedimento in cassazione in cui il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma, la notifica dell'avviso di udienza si perfeziona con la tempestiva consegna del medesimo alla cancelleria della Corte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 366 e 377 cod. proc. civ., mentre l'art. 135 disp. att. cod. proc. civ. - che prevede l'invio di copia dell'avviso stesso mediante lettera raccomandata al difensore che ne abbia fatto richiesta - con l'uso del termine "copia" e con l'impiego dello strumento della "raccomandata", rende evidente che la formalità prevista ha funzione informativa e non costitutiva, ponendosi su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto ad inviare al domiciliato dell'avviso di udienza pervenutogli.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16615 del 16/07/2010