Decreto del giudice delegato - Provvedimento di reclamo - Ricorso ex art. 111 Cost. - Termine per impugnare - Decorrenza - Data della comunicazione del provvedimento di reclamo.
Il termine di sessanta giorni per la proposizione, ai sensi dell'art. 111 Cost., del ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto adottato dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, nella specie il decreto che pronuncia sulla sospensione della vendita immobiliare, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla sua comunicazione secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16755 del 16/07/2010