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IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22956 del 12/11/2010

Ricorso "per saltum" in Cassazione - Accordo tra le parti personalmente - Forme e termini.

L'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado (c.d. ricorso "per saltum") costituisce un negozio giuridico processuale, quantomeno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto è quello di rendere inappellabile la sentenza oggetto dell'accordo. Tale accordo, che consiste nella rinunzia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, mentre non è sufficiente che esso venga concluso dei rispettivi procuratori "ad litem", e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello, avendo quale oggetto una sentenza "appellabile" e non essendo previsto come mezzo per superare l'intervenuta formazione del giudicato bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di cassazione. Esso infine deve preesistere o quanto meno essere coevo alla proposizione del ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22956 del 12/11/2010