IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22957 del 12/11/2010
Notificazione dell'atto d'appello senza iscrizione a ruolo - Consumazione del potere d'impugnazione - Esclusione - Impugnazione successiva - Ammissibilità - Condizioni - Tempestività.
La notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22957 del 12/11/2010