IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22914 del 11/11/2010
Giudizio di primo grado - Citazione introduttiva - Nullità - Conseguenze - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza - Accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale - Rinnovazione - Necessità.
In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 cod. proc. civ., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22914 del 11/11/2010