Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 23/03/2010
Ricorso avverso provvedimento adottato all'esito di giudizio disciplinare notarile - Istanza di rimessione della trattazione in pubblica udienza - Inammissibilità - Fondamento - Necessità della trattazione in camera di consiglio - Sussistenza - Individuazione del procedimento camerale in concreto adottabile - Riferimento alla disciplina prevista dall'art. 380 ter cod. proc. civ. - Ragione giustificativa.
L'istanza di rimessione in pubblica udienza della trattazione del ricorso per cassazione avverso un provvedimento adottato all'esito di un giudizio disciplinare notarile è da ritenersi inammissibile poiché, sia nel regime anteriore al d.lgs. n. 249 del 2006 che in quello successivo, la forma di trattazione obbligatoria per questo tipo di procedimento è quella camerale che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, va identificata con quella di cui all'art. 380-ter cod. proc. civ., che disciplina il modo di trattazione "normale" dei regolamenti di competenza e di giurisdizione a decisione necessaria in camera di consiglio, laddove il procedimento camerale contemplato dall'art. 380-bis dello stesso codice di rito è meramente eventuale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 23/03/2010