Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 23/03/2010
Principio di autosufficienza del ricorso - Onere della parte ricorrente di indicare specificamente gli atti processuali sui quali è fondato il ricorso - Necessità - Sufficienza - Esclusione - Ulteriore onere di indicare gli atti menzionati rapportandoli alla sequenza documentale di svolgimento del processo - Sussistenza.
In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dal n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda (e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza), è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6937 del 23/03/2010