Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6237 del 15/03/2010
Controricorso e ricorso incidentale - Notificazione per via telematica - Mancanza dei requisiti di cui all'art. 1, lett. a) e c), della legge n. 183 del 1993 - Conseguenze - Nullità - Sanatoria - Condizioni.
Nel giudizio di cassazione, qualora la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale abbia avuto luogo per via telematica, l'inosservanza dei requisiti prescritti dall'art. 1, lett. a) e c), della legge 7 giugno 1993, n. 183 (nella specie, dovuta all'effettuazione della comunicazione da parte di domiciliatario non munito di procura e senza dichiarazione di conformità all'originale della copia teletrasmessa) si traduce nella nullità dell'atto, che resta tuttavia sanata, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente ammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale, ove il ricorrente abbia comunque potuto replicare al contenuto degli stessi, dovendosi ritenere che, nonostante le irregolarità della trasmissione, l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6237 del 15/03/2010