Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - trascrizione nella copia notificata del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5932 del 11/03/2010
Firma del difensore con procura speciale ed autenticazione della sottoscrizione della parte - Mancanza nella copia notificata - Ammissibilità del ricorso - Condizioni - Accertamento dell'identità del richiedente la notifica - Attestazione dell'ufficiale giudiziario - Necessità.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l'originale dell'atto rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copia notificata non determinano l'invalidità del ricorso, purchè la copia stessa contenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale. La mancanza di tale attestazione, non consentendo di accertare l'identità della persona che ha richiesto la notifica, determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 5932 del 11/03/2010