Rinvio della trattazione alla pubblica udienza ex art. 380 bis - Conseguenze - Preclusione del rilievo di cause d'inammissibilità - Esclusione.
La circostanza che la trattazione del ricorso per cassazione sia stata rinviata alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., non costituisce una decisione implicita sull'inesistenza di cause d'inammissibilità e non impedisce, quindi, al collegio di rilevarle e dichiararle.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011