Opposizione a cartella esattoriale - Ordinanza di inammissibilità del giudice di pace ex art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Revocazione - Proponibilità - Davanti allo stesso giudice - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Il giudizio per revocazione dell'ordinanza del giudice di pace, che, in base all'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative, deve essere instaurato, ai sensi degli artt. 398 e 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza affetta dall'errore revocatorio denunciato e non davanti alla Corte di Cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 3628 del 14/02/2011