Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - fissazione dell'udienza - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3326 del 11/02/2011
Elezione di domicilio in Roma all'atto della presentazione del ricorso - Successiva richiesta, spedita mediante fax, di invio a mezzo lettera raccomandata dell'avviso ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ. - Inidoneità - Comunicazione dell'avviso dell'udienza effettuata presso il domicilio originariamente eletto - Legittimità - Ragioni.
Nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione, è rituale la comunicazione al difensore dell'avviso di cui al secondo comma dell'art. 377 cod. proc. civ. presso il domicilio eletto in Roma, indicato nel ricorso per cassazione, anche se il difensore medesimo abbia fatto pervenire alla cancelleria, spedendola a mezzo fax, una richiesta di invio dell'avviso a mezzo lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ., non essendo tale richiesta né produttiva di effetti, in quanto non effettuata, come la norma impone, "all'atto del deposito del ricorso o del controricorso", nè idonea a modificare l'operata elezione di domicilio, perché non preceduta da tempestiva variazione del domicilio medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3326 del 11/02/2011