Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011
Interesse tutelato - Eliminazione del concreto pregiudizio del diritto di difesa - Conseguenze - Fattispecie relativa a denuncia di nullità di decreto emesso all'esito del giudizio di opposizione a liquidazione di compensi a consulente tecnico.
In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l'annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorché nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata. (Nella specie, il ricorrente per cassazione ha chiesto l'annullamento del decreto, emesso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942, in un procedimento di opposizione a liquidazione di compensi al consulente tecnico d'ufficio, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, denunciando come pregiudizio il fatto di essere stato esposto alla soccombenza nelle spese verso il consulente opposto in ragione della scelta di quest'ultimo di munirsi di difensore operata su suggerimento proveniente dal giudice dell'opposizione; la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato osservando che non può riscontrarsi alcuna nullità nell'adozione della difesa tecnica in un procedimento che non la impone, ma neppure la esclude e che, inoltre, la prospettazione, da parte del giudice, dell'opportunità per la parte di avvalersi di detta difesa rientra nei poteri di cui all'art. 175 cod. proc. civ., quale legittima attività informativa nell'ambito del leale svolgimento del procedimento).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011