Indicazione specifica dei documenti sui quali il ricorso si fonda - Modalità di adempimento - Indicazione specifica del contenuto del documento e della fase processuale dell'avvenuta produzione - Necessità - Violazione anche di un solo di detti adempimenti - Conseguenza - Improcedibilità del ricorso.
Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e dall'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., a pena di improcedibilità del ricorso - di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.2966 del 07/02/2011