Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 27/01/2011
Appello avverso ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 263 del 2005) - Declaratoria di inammissibilità per mancanza di una valida rinuncia alla sentenza della parte intimata - Riproponibilità dell'appello - Ammissibilità - Condizioni.
La consumazione del potere d'impugnazione, che ai sensi dell'art. 358 cod. proc. civ., consegue alla dichiarazione di inammissibilità od improcedibilità dell'appello, presuppone che l'impugnazione sia stata rivolta contro un provvedimento idoneo a costituire giudicato in senso formale. Ne consegue che, proposto appello avverso un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica apportata dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), e dichiarato tale gravame inammissibile per non avere l'ordinanza acquistato efficacia di sentenza, in assenza di una valida rinuncia alla pronuncia di sentenza proveniente dalla parte intimata, è ammissibile la proposizione di un successivo appello contro la medesima ordinanza, una volta che la parte intimata, nella prosecuzione del giudizio di primo grado, abbia validamente manifestato detta rinuncia nelle forme di rito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 27/01/2011