Art. 281 - Sexies cod. proc. civ. - Applicazione al giudizio di appello - Possibilità - Fondamento.
La norma dell'art. 281-sexies cod. proc. civ. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2024 del 27/01/2011