Impugnazioni civili - appello - incidentale - termine – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011
Appello incidentale - Proposizione - Comparsa di risposta - Termine di venti giorni prima dell'udienza - Differimento dell'udienza disposto dal giudice - Art. 168- bis, quinto comma, cod. proc. civ. - Riferimento a tale data e non a quella indicata in citazione - Necessità.
Ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ.; poiché tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011