Ricorso per cassazione - Denuncia relativa all'acquisizione di una prova dalla quale la parte era decaduta - Sentenza impugnata fondata anche su altre prove regolarmente assunte - Cassazione - Esclusione - Fondamento.
Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ove nel motivo di ricorso per cassazione venga denunciata l'erroneità dell'espletamento di una prova dalla quale la parte era decaduta, non può procedersi alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata qualora il giudice di merito abbia adeguatamente motivato il proprio convincimento con riferimento anche ad altre emergenze istruttorie regolarmente acquisite, sicché l'elisione della prova irritualmente assunta non incide sull'impianto argomentativo della pronuncia oggetto di impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1421 del 21/01/2011