Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8231 del 11/04/2011
Contratti collettivi di diritto pubblico - Oneri di deposito - Contratti nazionali - Esclusione - Contratti integrativi di diritto pubblico - Sussistenza - Fondamento - Conseguenza - Onere di allegazione da parte del ricorrente - Inosservanza - Inammissibilità del ricorso.
In tema di giudizio per cassazione, l'esenzione dall'onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l'illogica o contraddittoria interpretazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8231 del 11/04/2011