Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.8923 del 19/04/2011
Ricorso alle Sezioni Unite - Motivi attinenti alla giurisdizione - Decisione del giudice di merito conforme alla giurisprudenza della Corte - Art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
In caso di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della S.C., è onere del ricorrente, ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., offrire elementi per mutare l'orientamento della stessa, dovendosi, in mancanza, rigettare il motivo per manifesta infondatezza. (Nella specie, relativa ad un licenziamento intimato dall'Ambasciata di uno Stato estero, la corte territoriale, in adesione alla consolidata giurisprudenza della S.C., aveva ritenuto la propria giurisdizione attesa la natura meramente retributiva delle pretese azionate, che non richiedevano accertamenti idonei ad interferire sul nucleo essenziale delle funzioni pubblicistiche della rappresentanza diplomatica).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.8923 del 19/04/2011