Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità del ricorso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 28/04/2011
Notificazione a mezzo posta - Omessa produzione dell'avviso di ricevimento all'udienza ex art. 379 cod. proc. civ. - Istanza di rinvio a fini di deposito - Accoglimento - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Nell'ipotesi di omessa produzione, all'udienza di discussione fissata ai sensi dell'art. 379 cod. proc. civ., dell'avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., non può essere accolta l'istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost. Pertanto, l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 28/04/2011