Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - non definitive - riserva facoltativa di gravame – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9441 del 28/04/2011
Cumulo di domande fra gli stessi soggetti - Pronuncia su una (o più) di esse - Natura di sentenza non definitiva - Condizioni e limiti - Criterio formale di distinzione - Pronuncia declinatoria della giurisdizione - Estensione dei medesimi principi - Fondamento.
In tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 5), cod. proc. civ., e senza provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio. Tale criterio formale di identificazione è applicabile anche per le pronunce declinatorie della giurisdizione, poiché vale a fondare l'affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo tali condizioni, la sentenza sia suscettibile di riserva di impugnazione differita.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.9441 del 28/04/2011