Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - riunione delle impugnazioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.1521 del 23/01/2013
Provvedimenti diversi pronunciati in separati giudizi - Discrezionalità della riunione - Giudizio di legittimità - Ammissibilità della riunione - Fondamento - Fattispecie.
La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie. (Nella specie, la S.C., ritenendo sussistente tale ultima ipotesi, ha riunito le impugnazioni, separatamente proposte dalla medesima società avverso la sentenza di rigetto del reclamo, ex art. 18 legge fall., contro il provvedimento che ne aveva dichiarato il fallimento ed avverso il decreto di rigetto del reclamo, ex art. 183 legge fall., contro il diniego di omologazione di un concordato preventivo dalla stessa precedentemente proposto).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.1521 del 23/01/2013