Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1435 del 22/01/2013
Omessa trattazione di una determinata questione giuridica da parte del giudice del merito - Deducibilità - Condizioni - Allegazione dell'avvenuta deduzione della questione nel giudizio di merito ed indicazione della relativa sede - Necessità - Fondamento - Mancanza - Inammissibilità della censura.
In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 1435 del 22/01/2013