Rinunzia sottoscritta dal solo difensore privo di mandato a rinunziare - Effetti - Estinzione del processo - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, secondo comma cod. proc. civ., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23161 del 11/10/2013