impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto - corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 17931 del 24/07/2013
Denuncia del vizio di omessa pronuncia - Riferimento univoco alla nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Sufficienza - Deduzione di mancanza o insufficienza della motivazione o di violazione di legge - Inammissibilità della censura. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013