Rinvio a tutti gli atti dei precedenti gradi del processo - Mediante allegazione o mera riproduzione - Sufficienza - Esclusione - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Il ricorso per cassazione in cui l'esposizione dei fatti processuali che precedono i motivi del ricorso ed il ricorso medesimo si limitino a richiamare - anche attraverso la loro allegazione o mediante la mera riproduzione - tutti indistintamente gli atti dei precedenti gradi del processo, ivi compresi quelli formatisi nel suo corso come i verbali d'udienza, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non rispondendo al requisito della specificità che deve caratterizzare ogni impugnazione ed ogni suo motivo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.22792 del 07/10/2013