Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - alla parte personalmente – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.22616 del 03/10/2013
Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione - Contumacia dell'INPS - Esecuzione della notificazione - In Roma, sede centrale, nella persona del suo presidente ovvero ad una delle persone ex art. 145 cod. proc. civ. - Previsione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 - Irrilevanza - Fondamento - Disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005 - Incidenza - Limiti.
In tema di notificazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata personalmente alla parte contumace. Ne consegue che, in caso di contumacia dell'INPS, la notificazione deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., a Roma, nella sede centrale dell'Istituto, nella persona del suo presidente o con consegna dell'atto ad una delle persone indicate dalla norma. Né assume rilievo la disposizione di cui all'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che limita la prescrizione della notifica presso la struttura territoriale dell'ente pubblico (competente in relazione al luogo di residenza o domicilio degli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali - salvo che per la materia dell'invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l'art. 10, comma 6, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provinciali dell'Istituto - non è compresa la sentenza.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.22616 del 03/10/2013