Atto rivolto a dimostrare la sopraggiunta carenza d'interesse all'impugnazione - Sua anteriorità alla conclusione della fase di merito - Produzione in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
La produzione di un documento (nella specie, la rinuncia agli effetti della sentenza appellata) dal quale risulti la sopraggiunta carenza d'interesse all'impugnazione è inammissibile in sede di legittimità, allorquando lo stesso avrebbe potuto essere prodotto nella fase di merito, perché anteriore alla sua conclusione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21596 del 20/09/2013