Richiesta di interessi anatocistici - Necessità di una specifica domanda - Formulazione per la prima volta in appello - Inammissibilità.
L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 cod. civ., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, con la conseguenza che, proposta in primo grado solo tale ultima domanda, la richiesta degli interessi anatocistici non può essere avanzata per la prima volta in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21340 del 18/09/2013